NUOVA COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI
Per gli interventi conclusi nel 2018
A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’ENEA, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico.
La legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205) ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’ENEA, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico.
Interventi per i quali è prevista la trasmissione dei dati all'ENEA
Tra gli interventi che beneficiano del bonus ristrutturazione è prevista la trasmissione dei dati all’ENEA di quelli che si concretizzano in un risparmio energetico, ovvero i seguenti:
· interventi riguardanti serramenti comprensivi di infissi (riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi);
· interventi riguardanti coibentazioni delle strutture opache (riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno);
· installazione o sostituzione di impianti tecnologici (installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; impianti fotovoltaici);
· acquisto di elettrodomestici, se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 con classe energetica minima prevista A+ (ad eccezione dei forni la cui classe minima è A) quali: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.
Interventi esclusi dalla comunicazione all'ENEA
Come detto, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’ENEA, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico. Ne consegue che la nuova comunicazione non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione Irpef del 50% di cui all’art. 16-bis del Tuir, ma solo quelli che comportano un risparmio energetico.
Ad esempio la sostituzione dei serramenti esterni rientra sia nel beneficio fiscale del risparmio energetico, che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie se effettuati nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest’ultima tipologia di detrazione (ristrutturazione edilizia), l’intervento sui serramenti - in quanto meritevole anche sotto il profilo del risparmio energetico - dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all’ENEA.
Termini di comunicazione
Solo a fronte degli appena richiamati interventi, pertanto, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01.01.2018 e il 21.11.2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018. Pertanto il termine ultimo per la comunicazione è il 19.02.2018.
Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Si ritiene che, così come previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il mancato invio della nuova comunicazione a consuntivo entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori faccia perdere il diritto alla detrazione, fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto della cosiddetta “remissione in bonis” di cui all’art. 2 del D.L. 16/2012 che prevede la possibilità di regolarizzare il mancato invio con il pagamento di una sanzione ridotta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Sulle conseguenze della mancata effettuazione dell’invio telematico all’ENEA è atteso un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nuovo portale ristrutturazioni2018.enea.it
Dal 21/11/2018 l’ENEA ha attivato la procedura tramite la quale i soggetti interessati potranno inviare i dati relativi ai citati interventi terminati nel 2018.
Contestualmente alla messa a disposizione della citata procedura, ENEA ha altresì fornito la “GUIDA RAPIDA per la trasmissione dei dati …” nella quale sono fornite le informazioni utili per l’adempimento in esame.
Per accedere alla compilazione della dichiarazione in esame è necessario innanzitutto effettuare la registrazione al sito dell’ENEA per la quale è sufficiente indicare nome / cognome, un indirizzo email ed una password. Come specificato nella citata Guida:
- la registrazione (e quindi la compilazione della Comunicazione) può essere effettuata direttamente dal contribuente (beneficiario della detrazione) ovvero da un intermediario (tecnico, amministratore, professionista, ecc.);
- non può essere utilizzato un indirizzo pec.
I soggetti già registrati al portale ENEA per la comunicazione di interventi di riqualificazione energetica possono utilizzare le credenziali di cui sono già in possesso. Effettuata la registrazione si accede alla compilazione della Comunicazione nella quale sono richiesti:
- i dati anagrafici del beneficiario;
- i dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori (ubicazione ovvero dati catastali, superficie netta calpestabile, titolo di possesso, destinazione d’uso, tipologia edilizia);
- i dati relativi all’intervento effettuato. A tal fine, la procedura:
1) richiede alcuni dati generali, quali il numero di unità immobiliari interessate dall’intervento e la data di inizio / fine dei lavori;
2) propone gli interventi agevolabili ed in base alla scelta effettuata “apre” un’ulteriore finestra nella quale inserire i dati tecnici di dettaglio.
Verificati e “validati” i dati inseriti è possibile procedere con l’invio della comunicazione così predisposta.
L’avvenuta trasmissione della comunicazione è completata con la stampa dell’intero modello sul quale, oltre ai dati inseriti, vengono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione. Terminato così il processo, l’utente registrato (contribuente o intermediario) potrà consultare / stampare le pratiche presentate nella propria area personale.
Tabella con i termini di comunicazione
La trasmissione dei dati all’ENEA va effettuata entro 90 giorni dalla “data di ultimazione dei lavori” intendendo per essa la data del collaudo, ovvero, laddove non è richiesto il collaudo, il certificato di fine lavori rilasciato dall’impresa esecutrice ovvero la dichiarazione di conformità.
Per il primo anno di comunicazione, i termini si riassumono nella tabella che segue.
Data ultimazione lavori fino al 31/12/2017 |
Comunicazione all'ENEA non richiesta
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Data ultimazione lavori dal 1/1/2018 al 21/11/2018 |
Comunicazione all'ENEA entro il 19/02/2019 (il termine di 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018) |
Data ultimazione lavori dal 22/11/2018 |
Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni alla fine lavori / collaudo |
07/12/2018